Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - decadenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18478 del 01/09/2014
Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte deducente o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ovvero per l'omessa citazione degli stessi, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il decesso di quello, tra i due difensori costituiti, che operava nella sede ove si era svolto il giudizio, giustificasse la mancata citazione dei testi, e l'omessa comparizione all'udienza fissata per l'incombente istruttorio).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18478 del 01/09/2014