Censure alla consulenza tecnica di ufficio - Necessità di avvalersi di un consulente tecnico di parte - Esclusione - Fondamento.
La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicchè la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17269 del 30/07/2014