Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014
Copie fotostatiche - Disconoscimento della conformità all'originale e della autenticità della scrittura o della sottoscrizione - Disciplina ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Applicabilità ad entrambi i tipi di disconoscimento - Conseguenze - Fattispecie in materia di opposizione allo stato passivo.
L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con cui il tribunale si era pronunciato in sede di opposizione allo stato passivo, osservando che la curatela si era limitata a disconoscere la conformità della fotocopia all'originale, senza contestare l'autenticità del documento o della sottoscrizione, sicché il giudice del merito avrebbe potuto accertare la conformità dell'originale alla copia anche tramite presunzioni).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014