Prova testimoniale - Mancata conoscenza diretta da parte del teste dei fatti di causa - Inammissibilità della prova - Esclusione - Fondamento.
La circostanza che il testimone non abbia assistito direttamente ai fatti su cui è chiamato a rispondere non è, di per sé, causa di inammissibilità della prova, dovendosi, diversamente, ritenere inammissibili tutte le deposizioni aventi per oggetto fatti appresi da terzi oppure tramite documenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014