Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22517 del 23/10/2014
Invalidità derivata degli atti del giudizio - Deducibilità in cassazione - Condizioni - Proposizione della querela di falso con riguardo ad un atto del procedimento di merito - Certificazione attestante la pendenza - Deposito solo in sede di giudizio per cassazione - Esclusione - Sospensione necessaria - Inapplicabilità - Fattispecie.
Le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità delle sottoscrizioni del mandato relativo all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22517 del 23/10/2014