Scrittura prodotta contro società - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Disconoscimento - Idoneità - Appartenenza della firma a precedente rappresentante legale - Irrilevanza.
Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2095 del 30/01/2014