Incapacità a testimoniare - Mancata eccezione - Conseguenze - Potere del giudice del merito di valutare l'attendibilità della deposizione - Sussistenza.
L'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 cod. proc. civ., anche se non venga eccepita o sia stata dedotta tardivamente, da una parte non comporta di per sé l'inattendibilità del testimone, ma, dall'altra, non esonera il giudice dal potere-dovere di esaminarne l'intrinseca credibilità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 25/01/2012