Forma - Contestazione generica od implicita - Sufficienza - Esclusione.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012