Consulenza tecnica d'ufficio percipiente - Riferimento della stessa a documenti non ritualmente prodotti dalle parti - Conseguenze - Fattispecie in tema di domanda di risarcimento danni.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia poi rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi (nella specie, relative al nesso causale tra le lesioni subite e l'incidente stradale verificatosi tra le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18770 del 26/09/2016