Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14532 del 15/07/2016
Operazioni peritali - Inizio - Comunicazione ex art. 90 disp. att. c.p.c. - Omissione - Nullità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la validità di una consulenza tecnica di ufficio malgrado l'omesso avviso, all'unico esperto stimatore del collegio di consulenti nominato dalla ricorrente, della ripresa delle operazioni peritali a seguito dell'interruzione del giudizio per morte di una delle parti, sul presupposto che lo stesso avrebbe potuto acquisire dagli altri componenti del collegio regolarmente presenti, i dati necessari per l'elaborazione tecniche difensive di sua pertinenza).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14532 del 15/07/2016