Ammissibilita di consulenza tecnica - inammissibilita dell'esame contabile - irrilevanza.*
Quando si debbano eseguire i conteggi di varie partite di dare e di avere sulla base del riscontro di documenti prodotti dalle parti, ben puo il giudice, al fine di accertare l'esistenza e l'esatto ammontare dei crediti rispettivi, valersi di un consulente tecnico, a norma degli artt. 191, 61 e segg. cod.proc.civ., pur non ricorrendo cioe la speciale ipotesi dell'esame contabile, prevista dal successivo art.198 la quale non esclude le piu ampie facolta del giudice regolate dagli altri articoli citati.*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 09/09/1968