Anche la violazione dell'art 198 cod proc civ (nella specie, esame e menzione di documenti, da parte del consulente tecnico, senza il consenso degli interessati) e, come ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullita relativa, soggetta al regime dell'art 157 del codice di rito, per cui - se non e fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione - deve ritenersi sanata. ( Conf 497/71, mass n 350149).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 538 del 11/02/1975