Prova civile - interrogatorio - formale - ammissibilita - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967
Limiti - negazione dei fatti da parte del soggetto che si vuole interrogare - esclusione.*
L'interrogatorio formale costituisce, nella varieta delle prove orali previste dalla legge, il mezzo rivolto a provocare quella confessione giudiziale che, ai sensi dell'art. 2733 cod. civ., Forma piena prova contro il confitente. La legge non pone limiti all'ammissibilita di questo mezzo di prova, a meno che esso non verta su contratti per i quali e richiesta la Forma scritta ad substantiam, ma esige solo la specifica deduzione dei fatti mediante capitoli separati. In relazione poi al singolo processo nel corso del quale l'interrogatorio formale sia richiesto, il giudice istruttore, nell'Esercizio dei suoi poteri discrezionali, puo rifiutarne l'ammissione per motivi di economia processuale anche quando esso si riveli superfluo o perche siano state gia acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perche le circostanze che formano oggetto dell'interrogatorio siano state gia ammesse dalla controparte in modo esplicito. In ogni altro caso,il giudice ha il dovere di disporre tale mezzo istruttorio, ne e valido motivo per escluderlo la circostanza che la parte che si vuole interrogare abbia gia, in comparsa o nell'atto di citazione, categoricamente smentito quanto nell'interrogatorio stesso e dedotto, ben potendo la parte medesima, posta a diretto contatto con l'avversario e con il giudice, modificare il proprio comportamento difensivo. ( Conf. 1512-47 1481-42 301-42).*
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967