Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 22/06/2005
Da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado - Ammissibilità - Modalità del disconoscimento - Impugnazione specifica con atto d'appello - Necessità - Idoneità della contestazione del fatto documentato - Esclusione - Fondamento.
La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. A tal fine ha l'onere di "negare formalmente" la scrittura o la sottoscrizione che le sono attribuite, mediante un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare l'autenticità e quindi la provenienza di esse, senza che possa considerarsi sufficiente l'affermazione dell'inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 22/06/2005