Azione di revisione del conto definitivo - carattere eccezionale - mira alla rettificazione di singole partite del conto.*
L'approvazione definitiva del rendiconto sia nell'ipotesi in cui sia avvenuta in Sede giudiziale, sia in quella in cui abbia avuto luogo stragiudizialmente e irrevocabile. L'Azione di revisione del conto approvato definitivamente ha natura eccezionale, e ammessa esclusivamente nei casi indicati dall'art 266 cod proc civ ed e diretta non alla revisione del conto nel suo complesso, sibbene solo alla rettificazione di singole partite.*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 24/07/1971