Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica – Efficacia probatoria – Condizioni – Necessità che la conversazione coinvolga almeno una delle parti in causa – Sussistenza.
La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5259 del 01/03/2017