Mancata comparizione del teste - Provvedimenti del giudice - Revocabilità per tale ragione della prova ammessa - Esclusione - Istanza di “sostituzione” del teste non comparso - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
Nell’ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni regolarmente citati, il giudice istruttore non può revocare l'ordinanza di ammissione della prova per questa sola ragione, dovendo, invece, disporre l’accompagnamento coattivo del teste, la rogatoria, ovvero decidere di recarsi personalmente ad interrogarlo; peraltro, ove la parte chieda la sostituzione del teste non comparso, così dimostrando la volontà di rinunciare alla sua escussione, è corretto il provvedimento con il quale il giudice, rigettata tale istanza istruttoria, rinvii la causa per la precisazione delle conclusioni, atteso che l'istituto della sostituzione dei testimoni non è previsto dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15095 del 19/06/2017