Consulenza tecnica - Consulenti degli arbitri costituiti in collegio - Riparto delle attività in ragione delle singole specializzazioni - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti.
Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017