Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18757 del 28/07/2017
Nozione - Relazione di servizio e rilevamento tecnico descrittivo redatti dai Carabinieri in occasione di un sinistro stradale - Qualifica di atto pubblico - Esclusione - Querela di falso - Improponibilità - Fondamento.
Costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni; pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell'allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18757 del 28/07/2017