Querela di falso in appello - Comunicazione al P.M. dell'avvenuta proposizione - Esclusione - Fondamento.
Proposta querela di falso in appello, la corte, nel provvedere ai sensi dell'art. 355 c.p.c., non è tenuta a comunicare alcunché al P.M., il cui intervento nel giudizio di falso è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, giacché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22979 del 02/10/2017