Buona o mala fede del coerede possessore dei beni erri - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni erri è obbligato, agli effetti dell'art. 723 cod. civ., per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (nella specie, indipendentemente dalla conoscenza della falsità del testamento), non trovando applicazione, in tal caso, gli artt. 535 e 1150 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014