Sinistro stradale - Giudizio risarcitorio - Contumacia del responsabile - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore da parte dell'assicuratore RCA - Efficacia - Assolvimento dell'attore all'onere probatorio - Esclusione.
Nel giudizio per il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto, assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 21096 del 19/10/2016