Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte deducente - Revocabilità - Valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità.
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9840 del 20/04/2018