Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15780 del 15/06/2018
Disconoscimento della scrittura privata - Esercizio della facoltà nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione - Omesso deposito della memoria ex art. 184,c.6.n. 3 - decadenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di disconoscimento della scrittura privata, effettuata la relativa produzione nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall'art. 183, sesto comma, n. 3, è tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell'art. 215, comma 1, c. p. c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui all'art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa quale deve essere qualficata l'omesso deposito della memoria sopra indicata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, prodotta la scrittura nel secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., aveva ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato all'udienza successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anzichè nella memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c. che il convenuto non aveva depositato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15780 del 15/06/2018