Disconoscimento scrittura privata - Mancata verificazione - Omessa statuizione in primo grado sulla utilizzabilità del documento - Onere di reiterare il disconoscimento in appello - Esclusione - Fondamento.
In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verificazione, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo - sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato - la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17902 del 06/07/2018