Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - reclamo al collegio e rinnovazione di prove davanti al collegio - istanza di ammissione di una prova - ordinanza di rigetto - regime anteriore alla l. n. 353 del 1990 - mancata proposizione del reclamo - successivo controllo del collegio sull'ordinanza - ammissibilità - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018
>>> In tema di giudizi introdotti in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 e, quindi, non assoggettati al regime introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, purché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando, in caso contrario, l’ accennata questione preclusa anche in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018