Documentale (prova) - copie degli atti – fotografiche - Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019
Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti – fotografiche - Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche - Disciplina comune per il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e per il disconoscimento della propria sottoscrizione o scrittura - Ai fini della tempestività - Applicabilità degli artt. 214 e 215 c.c. - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019
L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019
Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215
FOTOGRAFICHE Disconoscimento di copie fotografiche