Querela di falso – contenuto - Obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4720 del 19/02/2019
Prova civile - falso civile - querela di falso – contenuto - Obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Estremi - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie in tema di produzione di consulenza tecnica di parte.
Ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonei a dimostrare la falsità della sottoscrizione di una quietanza di integrale soddisfacimento di un credito risarcitorio il deposito di una consulenza tecnica di parte, la sottoscrizione, da parte della querelante, del verbale di udienza, la dichiarazione di disponibilità della stessa al saggio grafico, nonché la macroscopica inferiorità della somma riportata nella quietanza rispetto a quella oggetto della domanda risarcitoria e a quella indicata in una bozza di transazione sottoscritta dalla medesima querelante).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4720 del 19/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_222, Cod_Civ_art_2727