Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio - "Telefax" - Valore probatorio - Sussistenza.
La riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax" rientra fra quelle meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5778 del 27/02/2019
Cod_Civ_art_2712