Documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento – Cass. 13333/2019
Riconoscimento e verificazione della scrittura privata - Disciplina del codice di procedura civile - Applicabilità - Condizioni - Tempestività - Valutazione - Giudice tributario - Dovere di accertamento - Contenuto - Fattispecie.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo.
Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma - la cui tempestività deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sulla scrittura privata - il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l'esperibilità della procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istruttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13333 del 17/05/2019 (Rv. 653994 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 214 – Disconosicmento della scrittura privata
Cod. Proc. Civ. art. 215 – Riconoscimento tacito della scrittura privata