Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019 (Rv. 655681 - 01)
Principio di non contestazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Conseguenze.
L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019 (Rv. 655681 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2697