Dichiarazioni rese in sede di tentativo di conciliazione innanzi agli organi di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982 in tema di contratti agrari - Utilizzabilità sul piano probatorio ex art. 116, comma 2, c.p.c. - Esclusione.
Il "contegno delle parti" dal quale, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto nel corso del processo, rimanendo, pertanto, ininfluente, ai predetti effetti, il comportamento tenuto innanzi al competente ispettorato agrario in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della l. n. 203 del 1982, previsto come onere a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa a controversia agraria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30329 del 21/11/2019 (Rv. 656149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116