Documento di trasporto firmato dal solo vettore - Natura - Conseguenze sul piano dell'efficacia probatoria.
Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31974 del 06/12/2019 (Rv. 656197 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2719, Cod_Civ_art_2720, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116