Ammissione oltre i limiti previsti dall'art. 2721 c.c. - Potere discrezionale del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 190 del 09/01/2020 (Rv. 656827 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_245, Cod_Civ_art_2721
PROVA CIVILE
PROVA TESTIMONIALE
LIMITI E DIVIETI