Prova civile - onere della prova – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 03)
Responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali in caso di cancellazione della società - Presupposti - Liberazione da responsabilità - Onere di allegazione e probatorio gravante sul medesimo liquidatore.
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della "par condicio creditorum", applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2043
PROVA CIVILE
ONERE DELLA PROVA