Integrazione "ex officio" della prova testimoniale ex art_ 257, comma 1, c.p.c. - Esercizio di una facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art_ 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3144 del 11/02/2020 (Rv. 656751 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_257_1
PROVA CIVILE
TESTIMONIALE
PROCEDIMENTO AMMISSIONE