Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e remissione del debito -Limiti di valore - Deroga - Condizioni.
Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020 (Rv. 657591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2726