Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione sollevata dopo l'esame - Natura - Eccezione di nullità.
In tema di deposizione testimoniale, l'eccezione di incapacità a deporre, sollevata - nel rispetto della previsione di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. - all'esito dell'escussione del testimone, deve intendersi come idonea proposizione di un'eccezione di nullità della prova assunta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8528 del 06/05/2020 (Rv. 657826 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_246