Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - relazione e compenso -Rimborso delle spese sostenute dal c.t.u. per l'espletamento dell'incarico - Presupposti - Allegazione di nota specifica nonché di documentazione giustificativa – Necessità- procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso -In genere.
CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO
COMPENSO
In base all'art. 56 del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico è necessario che il consulente tecnico d'ufficio - diversamente da quanto previsto dall'art. 55 del medesimo d.P.R., in relazione alla liquidazione delle spese di viaggio - alleghi una nota specifica relativa a dette spese e ne fornisca documentazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17451 del 20/08/2020 (Rv. 658897 - 01)
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17451
2020