Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - scritture di terzi - Contestazioni - Libertà di forma - Sussistenza - Regime dell'art. 2702 c. c. e dell'art. 214 c. p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21554 del 07/10/2020 (Rv. 659385 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_221
corte
cassazione
21544
2020