Skip to main content

Consulente d'ufficio dell'inizio delle operazioni peritali – Cass. n. 22615/2020

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - comunicazioni alle parti -Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione - Fondamento.

Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22615 del 16/10/2020 (Rv. 659016 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0194

corte

cassazione

22615

2020