Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - comunicazioni alle parti -Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione - Fondamento.
Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22615 del 16/10/2020 (Rv. 659016 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0194
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2020