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Contenzioso tributario - Querela di falso - Cass. n. 24846/2020

Prova civile - falso civile - querela di falso - in cassazione - Contenzioso tributario - Querela di falso - Proponibilità nel giudizio di cassazione - Limiti - Documenti attinenti al relativo giudizio - Sussistenza - Atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità con giudizio di revocazione della sentenza impugnata.

In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l’eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24846 del 06/11/2020 (Rv. 659694 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_395

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24846

2020