Assunzione frazionata della prova testimoniale – Cass. n. 1926/2021
Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - decadenza - Assunzione frazionata della prova testimoniale - Mancata comparizione all'udienza fissata per l'escussione di alcuni testi - Estensione della decadenza a tutta la prova testimoniale già ammessa - Esclusione - Fattispecie.
In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1926 del 28/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_208, Cod_Proc_Civ_art_245