Rinunzia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. – Cass. n. 7041/2021
Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) – semplici - Rinunzia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. - Presunzione di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità - Fondamento - Superamento - Condizioni.
In tema di equa riparazione "ex lege" Pinto, la rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. è assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., della quale adatta la regola al giudizio di legittimità, con conseguente estensione a siffatta ipotesi della presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2- sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede la dimostrazione specifica del "patema d'animo" sofferto a causa e per effetto dell'irragionevole protrazione del giudizio presupposto, sino al deposito del provvedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 12/03/2021 (Rv. 660828 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0390, Cod_Civ_art_0391