Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio - Prova civile - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 (Rv. 661434 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2712, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216