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Disconoscimento della propria sottoscrizione – Cass. n. 17313/2021

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Forma - Contestazione generica od implicita - Sufficienza - Esclusione - Specifico riferimento al documento e al profilo contestato - Necessità.

 

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021 (Rv. 661429 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Civ_art_2719

 

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2021