Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Fattispecie.
Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la relazione di servizio, con annesso rilevamento tecnico descrittivo, con la quale un Carabiniere aveva relazionato al Nucleo Operativo in merito alle modalità del verificarsi di un sinistro nel quale era stato coinvolto il collega con il quale era in servizio di pattuglia).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19032 del 06/07/2021 (Rv. 661837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700
Corte
Cassazione
19032
2021