Iscrizione all'albo del mediatore – Cass. n. 20556/2021
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Mediazione - (nozioni, caratteri, distinzioni) - Iscrizione all'albo del mediatore - Non contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.
In materia di mediazione, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. Ne consegue che l'eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far valere la nullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamento della provvigione, ex art. 6 della l, n. 39 del 1989 - soltanto nella comparsa conclusionale d'appello, esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordine alla sua fondatezza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021 (Rv. 662054 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1755, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116