Acquisizione di prove non altrimenti acquisibili – Cass. n. 31251/2021
Prova civile - esibizione delle prove - in genere - Ordine di esibizione - Natura - Rimedio istruttorio residuale - Funzione - Acquisizione di prove non altrimenti acquisibili - Discrezionalità del giudice - Censurabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021 (Rv. 662746 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_119