Giudizio per la regolarizzazione dell'uso della cosa comune – Cass. n. 35213/2021
Prova civile - onere della prova - Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - in genere - Giudizio per la regolarizzazione dell'uso della cosa comune - Superamento del limite del pari uso - Riparto dell'onere della relativa prova - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del condomino che abbia apportato modifiche alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi a contestare genericamente l'avversa domanda, salvo che invochi a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35213 del 18/11/2021 (Rv. 662899 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_2697